Reclami

In questa sezione sono riportate le indicazioni e le informazioni utili per la presentazione di un RECLAMO.

Reclami assicurativi
Qualora il servizio che ti è stato offerto dalle Compagnia DARAG Italia, la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non fossero risultati di tuo gradimento, e/o nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere stato risolto dagli Uffici competenti interpellati e fosse tua intenzione sporgere reclamo, potrai indirizzare all’Ufficio Reclami una comunicazione scritta che potrà essere inviata tramite posta ordinaria, casella di posta elettronica o fax ai seguenti recapiti

  • DARAG Italia S.p.A. – Ufficio Reclami Viale Isonzo, 25 – 20135 Milano;
  • indirizzo di posta elettronica reclami@darag.it;
  • Fax Uff. Reclami: 02 56605115

avendo cura di indicare i seguenti dati:

  • nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;
  • numero della polizza e nominativo del contraente;
  • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
  • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve descrizione del motivo di lamentela;
  • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami che, in osservanza al Regolamento IVASS n. 24/2008, sarà tenuto a predisporre riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo in Compagnia.

Qualora non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o qualora non sia stato predisposto riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, indirizzo PEC ivass@pec.ivass.it, utilizzando il modello predisposto da IVASS, disponibile sul sito dell’IVASS (www.ivass.it ), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In questi casi, nonché per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore che dovranno essere presentati direttamente all’IVASS, dovrà aver cura di indicare:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve descrizione del motivo di lamentela;
  • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In caso di liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

– direttamente all’Autorità di vigilanza/sistema estero competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sitowww.ec.europa.eu/fin-net );
– all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta autorità/sistema, dandone notizia al reclamante.

Reclami relativi a Prodotti Assicurativi

Qualora non dovessi ritenerti soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrai rivolgerti, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa di assicurazione all’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:

MEDIAZIONE

Istituita con il decreto legislativo n. 28 del 4.3.2010, è finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e prevede l’intervento di un Terzo imparziale (Mediatore) che svolge l’attività con lo scopo di assistere due o più soggetti nelle ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La richiesta di mediazione costituisce condizione di procedibilità nella domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale e deve essere obbligatoriamente attivata prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione iscritti al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

introdotta con il decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014 in vigore dal 9 febbraio 2015, ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione prima di dare corso ad una causa con cui si intenda chiedere il pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori a Euro 50.000 (fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.

CONCILIAZIONE PARITETICA

Prevista nell’accordo sottoscritto da Ania e alcune Associazioni di Consumatori.

Per informazioni e indicazioni sulle modalità di attivazione è consultabile il sito www.ania.it alla sezione servizi – procedura di conciliazione per le controversie R.C.Auto, oppure il sito www.ivass.it nella sezione per il consumatore / conciliazione paritetica.

ARBITRATO E PERIZIA CONTRATTUALE

ove previsti secondo quanto riportato nelle Condizioni Generali di assicurazione.

Scarica qui il rendiconto reclami DARAG Italia 2018

Scarica qui il rendiconto reclami DARAG Italia 2019

Scarica qui il rendiconto reclami DARAG Italia 2020

Scarica qui l’informativa sul trattamento dei dati personali per la gestione dei reclami